Lo Statuto

STATUTO della Federazione Italiana Orchidee

 Capitolo I

Natura e scopi della Federazione

La federazione si propone i seguenti scopi:

– Riunire i cultori e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale riguardante le orchidee.

– Promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica presso i giovani e nelle scuole; collaborare direttamente con Enti e Associazioni naturalistiche o culturali, italiane o straniere, per il raggiungimento di una migliore cultura nell’ambito della tutela dell’ambiente.

Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

– Raccoglie materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alle orchidee e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, promuovendo la stampa di una rivista scientifica e di una biblioteca sulle Orchidee che raccolga sia lavori originali che materiali informativi.

– Coordinare i giudizi sulle orchidee presentate nelle esposizioni mediante il gruppo giudici appositamente istituito.

– Diffondere le informazioni nazionali e internazionali di comune interesse derivanti da riviste, periodici e pubblicazioni in genere, attinenti alla coltivazione delle orchidee.

– Patrocinare ed organizzare manifestazioni, rilasciando premi, diplomi, attestati che abbiano attinenza con le suddette attività, divulgandoli a livello europeo ed internazionale. Collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni.

– La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative alle stesse.

 

Capitolo II

I Soci

 – I soci si dividono in ordinari, sostenitori ed onorari. I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

– La Federazione è aperta a tutti indiscriminatamente. Possono far parte della compagine sociale sia le persone fisiche di entrambi i sessi, che giuridiche, nonché associazioni, istituzioni, enti e gruppi sia Italiani che residenti in altre nazionalità il cui statuto non sia in contrasto con lo statuto FIO. Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo e corredate dal versamento della quota annuale, vanno indirizzate alla segreteria della Federazione. L’iscrizione diviene pienamente effettiva al momento dell’accredito alla FIO. della quota associativa. L’ammissione, in qualunque epoca dell’anno avvenga, ha effetto per l’anno sociale medesimo. Non possono essere accettate domande di ammissione temporanea.

Il numero dei soci è illimitato. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore o l’esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

– L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Soci onorari coloro che svolgano un’attività particolarmente rilevante e meritoria per il conseguimento degli scopi sociali o per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche sulle orchidee.

Tali soci sono esonerati dal versamento della quota annuale.

– Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota annuale, e quelli onorari hanno diritto di voto nelle assemblee e di essere eletti nelle cariche sociali. Hanno diritto di ricevere le pubblicazioni sociali, frequentare le manifestazioni organizzate dall’associazione, usare la biblioteca sociale nonché partecipare a qualsiasi iniziativa intrapresa dall’associazione nell’interesse dei soci e per il raggiungimento degli scopi sociali. L’atto di iscrizione del Socio comporta espressamente l’esonero della Federazione e della singola sezione, nonché dei singoli dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danno a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante o dopo ogni attività o manifestazione sociale. L’iscrizione è compatibile con altra iscrizione presso associazioni con scopi simili.

– Si perde la qualità di socio per recesso o dimissioni che possono essere rassegnate in qualunque momento ed hanno effetto immediato senza peraltro dare diritto alla restituzione della quota associativa. Oltre che per dimissioni, i Soci cessano di far parte della Federazione anche per indegnità e negli altri casi previsti dalle disposizioni di legge in materia. L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo qualora lo stesso tenga un comportamento contrastante con lo spirito della Federazione o con le regole della corretta convivenza.

– Nel caso di adesione di Associazioni già costituite queste potranno iscriversi alla Federazione, mantenendo la loro autonomia sia amministrativa che giuridica e le quote di iscrizione verranno definite di volta in volta dal Direttivo.

 

Capitolo III

Patrimonio sociale

 – La Federazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività da:

quote associative annuali;

  • eventuali entrate derivanti da manifestazioni promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di programmi nell’ambito degli scopi statutari, compreso la realizzazione di esposizioni di orchidee;
  • proventi dalle cessioni di beni o servizi agli associati, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e senza scopi di lucro;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali, che concorra ad incrementare l’attivo sociale (contributi, donazioni, erogazioni liberali degli associati o di terzi, lasciti o altra entrata legale accettata dal Consiglio Direttivo).

– Eventuali beni mobili o immobili costituenti il patrimonio della FIO, comunque acquisiti, risultano a tutti gli effetti di proprietà della Federazione e come tali inalienabili, salvo decisione contraria presa in Assemblea straordinaria dalla maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

– L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun anno sociale il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione ed approvazione del bilancio consuntivo annuale.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della FIO, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. In ogni caso non può essere dato luogo alla distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, anche indiretta, dei proventi delle attività, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e quote del patrimonio dell’Associazione.

L’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nelle attività istituzionali statutariamente previste.

 

Capitolo IV

Organi sociali

 Sono organi sociali:

– l’Assemblea,

– il Consiglio Direttivo,

– il Presidente ed il Vice-presidente,

– i Coordinatori di Sezione.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito

 

– Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della FIO; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

L’Assemblea:

– Elegge il Consiglio Direttivo;

– Adotta l’eventuale regolamento interno della FIO;

– Approva le modifiche del Consiglio Direttivo sullo Statuto e degli eventuali regolamenti in seduta straordinaria;

– Delibera sullo scioglimento della Federazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

– Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga richiesta per iscritto da almeno il 20% (venti percento) dei soci.

Le Assemblee sono distinte in ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’assemblea deve essere convocata senza indugio e comunque entro 30 giorni quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno il 20% (venti percento) dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, ovvero con messaggio di posta elettronica, spedito a tutti i Soci almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza;

Nell’avviso devono essere indicati: l’Ordine del Giorno, l’indicazione del luogo, data e ora dell’adunanza sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche ad un’ora di distanza dalla prima.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci. Mentre in seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono delegare per iscritto un altro Socio. Non possono essere delegati i componenti il Consiglio Direttivo. Un Socio non potrà avere più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della FIO, in caso di sua assenza da una persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti. L’Assemblea provvede anche alla nomina del proprio segretario.

Nel caso di Società, Enti, Gruppi e Associazioni, la rappresentanza in assemblea spetta al rappresentante dagli stessi incaricato.

Ciascun socio ha un solo voto e le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

Per le modifiche del presente Statuto, del Regolamento interno e sullo scioglimento della FIO e sull’alienazione o costituzione di vincoli su eventuali beni immobili occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

 

– Consiglio Direttivo

IL Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della FIO e resta in carica tre anni. Possono essere eletti esclusivamente soci della Federazione ed i nominati sono sempre rieleggibili.

Alla sua prima riunione il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto demandato all’Assemblea. Cura il buon andamento della Federazione e ne promuove il miglioramento. Cura l’attuazione degli indirizzi deliberati dall’Assemblea.

Amministra il patrimonio sociale e rende conto annualmente della gestione economica e della esecuzione delle delibere. Redige il bilancio dell’esercizio. Delibera l’eventuale esclusione dei soci. Coordina il lavoro dei vari soggetti federati. Cura i rapporti con le altre Associazioni nazionali ed estere. Cura la pubblicazione e la diffusione del notiziario. Può, a seconda delle necessità, delegare forme associative o soci ad occuparsi di problemi specifici. Convoca le Assemblee e ne formula l’Ordine del Giorno. Autorizza la partecipazione della FIO a manifestazioni promosse da altri Enti o Associazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o su richiesta di almeno quattro Consiglieri, mediante avviso scritto, completo di data ora e luogo dell’adunanza, nonché dell’Ordine del Giorno, da inviarsi, ove possibile, per via telematica. Le riunioni per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci ed essere presenti la maggioranza dei componenti.

In assenza della formale convocazione il Consiglio è comunque validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente.

Decadono dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione del primo dei non eletti. Nel caso della mancanza o dimissioni di oltre la metà del Consiglio, deve essere convocata, entro 60 Giorni l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

 

– Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale e morale della Federazione, convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee. Firma tutti gli atti e documenti dell’Associazione e ne ha la sorveglianza direttiva e amministrativa.

In caso di impossibilità il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente.

 

– Coordinatori

I Coordinatori di Sezione sono eletti, a maggioranza, dai Soci componenti la Sezione. Coordinano il lavoro dei singoli Soci appartenenti alla Sezione, curano la raccolta e l’archiviazione dei dati raccolti dai vari Soci, tengono i contatti tra i Soci della Sezione e il Consiglio Direttivo, convocano e presiedono le riunioni di Sezione, promuovono manifestazioni e attività volte a far conoscere, nel loro territorio, la natura e gli scopi della Federazione, tengono i contatti con le Amministrazioni locali per eventuali collaborazioni di tipo didattico-divulgativo e/o protezione-salvaguardia degli ambienti. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare il coordinatore di sezione, la sezione provvederà ad una nuova nomina. I soggetti federati sono tenuti ad applicare lo statuto FIO.

 

Capitolo V

 Rappresentanza della Federazione

 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso d´assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da un consigliere incaricato.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al consigliare più anziano di convocare, entro 3 mesi, l´Assemblea dei Soci per l´elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dirige l´Associazione, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell´autonomia degli altri organi sociali.

 

Capitolo VI

Scioglimento della Federazione

La Federazione potrà essere sciolta per volontà dei Soci, o su proposta del Consiglio Direttivo quando sia accertata l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei Soci presenti.

L’Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina uno o più liquidatori, possibilmente tra i soci. Tale incarico è a titolo gratuito.

I liquidatori nominati dopo aver provveduto a riscuotere i crediti della Federazione ed al pagamento di tutti i debiti pendenti devono devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni analoghe e comunque a fini di utilità sociale secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea e conformemente alle disposizioni previste dalle normative vigenti in materia di Associazioni.

 

Capitolo VII

Norma di rinvio

 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in vigore.